Assegni Familiari

COSA SONO GLI ASSEGNI FAMILIARI?

Con gli assegni familiari si intende compensare parzialmente i costi sostenuti dai genitori per il mantenimento dei figli. Essi includono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione e, in certi Cantoni, gli assegni di nascita e di adozione.

Secondo la legge federale sugli assegni familiari (LAFam; in vigore dal 1° gennaio 2009) in tutti i Cantoni sono versate le seguenti prestazioni minime mensili:

• un assegno per i figli di 200 franchi per ogni figlio fino al compimento del 16° anno di età o fino alla nascita del diritto a un assegno di formazione;

•un assegno di formazione di 250 franchi per ogni figlio che inizia una formazione post-obbligatoria, al più presto dal compimento del 15° anno d’età e al massimo fino ai 25 anni.

CHI HA DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI?

Hanno diritto agli assegni familiari i salariati, i lavoratori autonomi, le persone prive di attività lucrativa che conseguono un reddito modesto, e le madri disoccupate beneficiarie di un’indennità di maternità (senza limite di reddito).

L’ASSEGNO DI FORMAZIONE

Il diritto all’assegno di formazione sussiste solo per alcuni tipi di formazione:

•la frequenza di scuole o corsi di cultura generale o di formazione professionale;

•la formazione professionale nel quadro di un tirocinio vero e proprio ma anche un’attività senza conseguimento di un diploma professionale specifico, il cui scopo è la preparazione sistematica al futuro svolgimento di un’attività lucrativa (p. es. uno stage obbligatorio).

Chi esercita un’attività lucrativa a titolo principale e frequenta una scuola o corsi solo accessoriamente non è considerato persona in formazione.

Non sussiste alcun diritto ad assegni di formazione per i figli il cui reddito annuo lordo da attività lucrativa è superiore a 28 680 franchi.

PER I CITTADINI STRANIERI (UE)

Un cittadino straniero che risiede e lavora in Svizzera, e ha figli residenti all’estero (per esempio nel Paese d’origine), nel rispetto della convenzione internazionale di sicurezza sociale conclusa in particolare con gli Stati membri dell’Unione europea (UE) e con l’Associazione europea di libero scambio (AELS), ha diritto agli assegni famigliari.

I familiari residenti in uno Stato dell’UE di una persona che lavora in Svizzera vanno trattati come se risiedessero in Svizzera per quanto riguarda il diritto alle prestazioni familiari.

RICHIESTA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI PER CITTADINI STRANIERI (UE)

La richiesta di prestazioni familiari va presentata all’istituzione competente. In Svizzera, le casse di compensazione AVS sono competenti per la determinazione della legislazione applicabile e forniscono informazioni nei casi in cui non sia chiaro se sia applicabile il diritto svizzero.

Accedere agli assegni familiari è un diritto, ma può essere sconosciuto o in parte difficoltoso, soprattutto per i cittadini stranieri che lavorano e/o risiedono in Svizzera. Non esitare a contattarci, cercheremo la soluzione adatta alla tua specifica situazione e troveremo la strada per esigere questo diritto!