Contratti di lavoro

Possiamo raggruppare i contratti di lavoro in tre gruppi:

  1. Contratto di lavoro individuale: è un libero accordo tra le parti, datore e dipendente, e non ha bisogno di alcun requisito formale.
  2. CCL (Contratto Collettivo di Lavoro): è un accordo tra associazioni padronali e associazioni di rappresentanza dei lavoratori (sindacati). Vi sono definite regole e prestazioni salariali (come ad esempio il salario minimo) da non derogare.
  3. CNL (Contratti Normali di Lavoro): è un accordo tra lavoratore e controparte e detta delle regole su orari di lavoro, vacanze, termini di disdetta ecc…
Disoccupazione

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Indennità di disoccupazione

Tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti in Svizzera sono di norma assicurati contro la disoccupazione. Lavoratori e datori di lavoro versano il 2% del salario lordo per questa previdenza assicurativa. I lavoratori autonomi non versando contributi alla previdenza di disoccupazione non sono né assicurati né indennizzati .

Chi ha diritto all’indennità di disoccupazione?

  • Lavoratori e lavoratrici dipendenti che perdono il lavoro dopo aver versato i contributi in Svizzera o in un Paese UE ( il modello PDU1 serve a richiedere il versamento dell’indennità di disoccupazione in un Paese diverso da quello nel quale si è lavorato).
  • Coloro che hanno terminato una formazione e sono alla ricerca di un impiego o che hanno interrotto il lavoro per maternità, infortunio, malattia ecc…

Quanto e per quanto?

Tra il 70 e l’80% del salario lordo, calcolato sulle ultime sei mensilità, fino a un massimo di 126’000 CHF annuali.

  • I lavoratori e le lavoratrici con meno di 55 anni di età 400 giorni
  • I lavoratori e le lavoratrici con più di 55 anni 520 giorni.
  • I lavoratori e le lavoratrici con più di 25 anni, con versamenti inferiori a 18 mensilità e superiori a 12, 260 giorni.