Il sistema di sicurezza sociale in Svizzera

Il sistema svizzero di sicurezza sociale è ripartito in cinque settori:

  • la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (sistema dei tre pilastri)
  • la copertura assicurativa in caso di malattia o infortunio
  • le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità e paternità
  • l’assicurazione contro la disoccupazione
  • gli assegni familiari

La protezione offerta da queste assicurazioni consiste nel versamento di prestazioni come rendite, indennità di perdita di guadagno o assegni familiari o nella copertura delle spese dovute a malattia, maternità, paternità o infortunio.

SISTEMA DEI TRE PILASTRI

Il 1° pilastro – previdenza statale AVS/AI – costituito dall’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI), è un’assicurazione obbligatoria per tutta la popolazione e serve a coprire il fabbisogno vitale.

Nell’ambito del 1° pilastro si collocano anche le prestazioni complementari.

Il 2° pilastro – la previdenza professionale LPP– ha l’obiettivo, unitamente al 1° pilastro, di mantenere il tenore di vita abituale, è obbligatoria per i lavoratori dipendenti soggetti all’AVS che conseguono un reddito annuo superiore a 21 510 franchi (nel 2021).

Il 3° pilastro – la previdenza individuale – è costituito dalla previdenza individuale facoltativa.

Nell’ambito del terzo pilastro si collocano due tipi di previdenza individuale:

 previdenza vincolata – per i lavoratori soggetti ad AVS (pilastro 3a)

–  previdenza libera – per tutti (pilastro 3b)

Primo Pilastro

Il primo pilastro è la previdenza statale ed è obbligatorio per tutte le persone che risiedono o lavorano in Svizzera.

Si compone di tre parti

AVS (assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti),

AI (assicurazione per l’invalidità),

PC (prestazioni complementari)

L’AVS è la parte previdenziale volta a sostituire durante la vecchiaia il reddito da lavoro.

Sono i lavoratori, assieme ai datori di lavoro, a contribuire a costruire la rendita AVS per la pensione.

I contributi per coloro che non svolgono attività lucrativa sono determinati dalla cassa AVS in base alla dichiarazione fiscale (in funzione del reddito e del patrimonio)

I contributi per i dipendenti sono così ripartiti:

4,35% sul salario lordo versato dai lavoratori

4,35% versato dai datori di lavoro

L’età pensionabile in Svizzera è 65 anni per gli uomini e 64 per le donne

Si può scegliere di andare in pensione anticipatamente rinunciando a una percentuale della rendita.

Questa riduzione resta a vita.

Le rendite possono altresì essere posticipate fino a un massimo di 5 anni.

Il supplemento della rendita dipende dalla durata del rinvio.

I redditi guadagnati dai coniugi durante gli anni di matrimonio vengono ripartiti ed attribuiti per metà a ciascuno dei due coniugi. Tale ripartizione viene effettuata al compimento dell‘età pensionabile del secondo coniuge.

Nel caso della prematura morte di un coniuge la vedova ha diritto a una rendita, coperta dall’assicurazione superstiti, se:

  • ha figli

Oppure:

  • ha compiuto 45 anni ed è stata sposata per almeno 5 anni

La donna divorziata ha diritto alla rendita se:

  • ha avuto figli e il matrimonio è durato almeno 10 anni;
  • aveva più di 45 anni al divorzio e il matrimonio è durato almeno 10 anni;
  • il figlio più giovane ha compiuto 18 anni dopo il compimento dei 45 anni del coniuge divorziato

Il vedovo ha diritto ad una rendita vedovile solo se:

  • alla morte del coniuge ha figli minorenni a carico

Il diritto si estingue:

  • con il passaggio a nuove nozze
  • con la morte del titolare
  • per i vedovi quando il figlio compie 18 anni

L’assicurazione invalidità ha lo scopo principale di:

  • favorire l´integrazione e la riabilitazione socio-professionale delle persone invalide
  • In caso di durevole incapacità al guadagno, di garantire un reddito a coloro che sono divenuti invalidi.

Per invalidità si intende una durevole Incapacità al guadagno o a svolgere mansioni consuete (es. nell’economia domestica) derivante da un danno alla salute fisica, psichica o mentale.

Tale incapacità deve essere di almeno 1 anno.

I contributi a questa assicurazione sono versati dal lavoratore e dal datore nella misura dell’0,7% del salario lordo, e dal lavoratore autonomo nella misura dell’1,4%.

L’amministrazione all’interno delle prestazioni AI predispone anche altre misure volte ad accompagnare l’integrazione dell’invalido, di natura sanitaria, prefessionale ecc…

La rendita viene concessa quando si è in presenza di un´incapacità al guadagno duratura, nonostante i provvedimenti d´integrazione.

Il diritto nasce al più presto quando la persona è incapace al lavoro almeno al 40% per un anno senza interruzioni, in ogni caso 6 mesi dopo l´inoltro della domanda.

All´insorgere dell´invalidità, la persona deve avere almeno 3 anni interi di contribuzione mediante:

  • Versamento diretto contributi
  • Copertura contributiva tramite coniuge
  • Accrediti per compiti educativi o assistenziali
  • Totalizzazione (se ci sono contributi CH per 1 anno intero)

Il diritto a questa rendita si estingue:

  • Se non si soddisfano più le condizioni
  • Al compimento dell‘età pensionabile

La rendita AI è calcolata come la rendita AVS

L‘ importo della rendita dipende dal grado di invalidità:

La rendita è assegnata anche ai figli minori fino al compimento dei 18 anni o dei 25 anni se in formazione.

Prestazioni complementari

Se le rendite AVS/AI sono insufficienti a mantenere un adeguato sostentamento si può usufruire di prestazioni complementari. Le persone in condizioni economiche disagiate hanno diritto ad una prestazione supplementare. La situazione di bisogno e l’importo è stabilito caso per caso. Le prestazioni complementari sono un compito comune di Confederazione e Cantoni. Interamente finanziate dagli enti pubblici, non comportano la riscossione di contributi sul salario. Più informazioni sul sito della Confederazione: https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ergaenzungsleistungen.html

Secondo Pilastro

Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, superstiti e invalidità (Lpp )

Ha lo scopo di garantire agli assicurati di mantenere quasi inalterato il tenore di vita abituale all‘insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte, invalidità).
Interessa tutti i lavoratori soggetti all’Avs, che percepiscono un salario annuo superiore a 21.510 chf, per rischio morte e invalidità.

I beneficiari di indennità giornaliere contro la disoccupazione sono assicurati obbligatoriamente per i rischi morte e invalidità.

I lavoratori autonomi e i dipendenti non soggetti all‘obbligo assicurativo possono stipulare l‘assicurazione a titolo facoltativo.

L‘assicurazione inizia con l’inizio del rapporto di lavoro a condizione che esso abbia una durata superiore ai tre mesi.

L‘assicurazione termina:
• quando matura il diritto alla prestazione di vecchiaia
• viene risolto il rapporto di lavoro
• il salario percepito é inferiore al minimo

A risoluzione del rapporto di lavoro, se il lavoratore non aderisce ad un nuovo istituto di previdenza, rimarrà assicurato con il vecchio istituto per un periodo massimo di 30 giorni per i rischi di morte e invalidità.

Le Prestazioni:

• rendita vecchiaia
• rendita per figli
• rendita vedovile
• rendita per orfani
• rendita invalidità
• prelievo anticipato
• prestazione di libero passaggio

Prestazioni di vecchiaia

• uomini 65 anni

• donne 64 anni

La rendita di vecchiaia è determinata da un coefficiente di conversione, attualmente (per la parte obbligatoria) del 6,8%.
Tale coefficiente viene applicato al capitale accumulato (accrediti + interessi maturati) alla data del compimento dell’età pensionabile.

Rendite per i figli

Gli assicurati cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto ad una rendita complementare per ogni figlio:
• fino al compimento dei 18 anni
• fino al compimento dei 25 anni, se in formazione
• importo : 20% della rendita vecchiaia

Rendite superstiti vengono erogate se i beneficiari riempiono determinate condizioni:

Se il defunto al momento del decesso:
• era assicurato
• riceveva una rendita di vecchiaia o di invalidità dall’istituto di previdenza

Coniuge superstite

Ha diritto ad una rendita vedovile, se alla morte del coniuge:
• ha almeno un figlio a carico
oppure
• ha compiuto 45 anni e
il matrimonio è durato almeno 5 anni

Rendita vedovile = 60% della rendita di invalidità o dell’ultima rendita di vecchiaia o invalidità versata
Se non soddisfa le condizioni riceve una indennità unica pari a 3 rendite annuali

Rendite per orfani

Il figlio del defunto ha diritto:
• fino al compimento dei 18 anni
• fino al compimento dei 25 anni se in formazione

Rendite invalidità

Hanno diritto le persone:
• riconosciute invalide dall’Ai per almeno il 40%
• assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità

La rendita invalidità è calcolata applicando l’aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia.

Accrediti all’insorgere invalidità + somma accrediti fino al compimento età pensionabile senza interessi (calcolati su salario coordinato dell’ultimo anno di assicurazione)

Invalido almeno il 40% = ¼ di rendita
almeno il 50% = ½ rendita
almeno il 60% = ¾ di rendita
almeno il 70% = rendita intera

Rendite per figli

La rendita è versata:
• fino al compimento dei 18 anni
• fino al compimento dei 25 anni se in formazione

Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in percentuale al salario coordinato.

Contributi

età aliquota
25-34 7 %
35-44 10 %
45-54 15 %
55-65 18 %

Il capitale di libero passaggio con l’entrata in vigore degli accordi bilaterali
( 1.6.2002 )

Condizioni più restrittive per il ritiro del capitale del secondo pilastro in caso di uscita dalla svizzera.

L’assicurato può ritirare il capitale solo se:
• lascia definitivamente la svizzera
• non è più affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità in uno stato membro della Ue o dell’Aels
• non risiede nel Liechtenstein

Prestazione di libero passaggio promozione proprietà abitativa:

Al più tardi 3 anni prima del diritto alla pensione di vecchiaia è possibile il prelievo anticipato o la costituzione in pegno del proprio capitale per l’acquisto di una abitazione.

• fino a 50 anni si può prelevare l’intero ammontare del capitale accumulato (prestazione di libero passaggio)
• oltre 50 anni si può usufruire della prestazione di libero passaggio maturata ai 50 anni di età oppure la metà della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo.

Terzo Pilastro

Il terzo pilastro che non approfondiremo è la previdenza privata che può funzionare da complemento volontario ai primi due pilastri.

Riconoscimento titoli di studio e delle qualifiche professionali

Per poter effettuare una formazione o un perfezionamento o per massimizzare la possibilità di un impiego di lavoro, le formazioni e i diplomi conseguiti all’estero possono o devono essere riconosciuti in Svizzera.

  • Se la professione è regolamentata (ovvero se richiede un diploma specifico per essere esercitata) è obbligatorio ottenere il riconoscimento del titolo.

Durante la procedura le autorità competenti decidono se il diploma estero è equiparabile ad un certificato o diploma svizzero. Se le autorità preposte ravvisano importanti differenze nel percorso di formazione, è possibile che ci sia bisogno di effettuare delle misure di compensazione (formazioni complementari, stage o test attitudinali).

Quando la procedura di riconoscimento è completata con successo, l’autorità competente rilascia un attestato di equipollenza. Il riconoscimento di un diploma estero non permette tuttavia di ottenere il diploma svizzero corrispondente.

  • Se la professione non è regolamentata, di norma per l’esercizio non è necessario il riconoscimento del diploma estero. È tuttavia possibile farsi rilasciare una dichiarazione sul livello del proprio diploma estero allo scopo di agevolare le ricerche di lavoro o d’informare i futuri datori sulla “posizione” della propria qualifica nel sistema di formazione svizzero.
  • Chi desidera esercitare un’attività indipendente e avviare un’impresa in Svizzera deve rivolgersi all’ufficio del lavoro del Cantone in cui intende lavorare (lo stesso in cui ha sede l’impresa).

La SEFRI

La SEFRI (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione) svolge al contempo la funzione di centro di coordinamento nazionale e internazionale (punto di contatto) e di ufficio per il riconoscimento dei titoli nel settore della formazione professionale e dei diplomi universitari per l’esercizio di una professione regolamentata ossia un’attività che in Svizzera può essere svolta soltanto se si posseggono determinate qualifiche professionali disciplinate da disposizioni legislative o amministrative.

La SEFRI è il primo ufficio al quale rivolgersi per le questioni relative al riconoscimento dei diplomi esteri e fornisce informazioni su:

– Svolgimento di un’attività professionale con un diploma estero

– Competenze delle autorità

– Regolamentazione delle professioni

– Attestati per le autorità estere

Costi della SEFRI

I costi per l’attestazione di livello e per il riconoscimento sono variabili ma possiamo identificare 3 elementi che partecipano alla creazione del prezzo finale per le procedure sopracitate.

Insieme
Assegni Familiari

COSA SONO GLI ASSEGNI FAMILIARI?

Con gli assegni familiari si intende compensare parzialmente i costi sostenuti dai genitori per il mantenimento dei figli. Essi includono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione e, in certi Cantoni, gli assegni di nascita e di adozione.

Secondo la legge federale sugli assegni familiari (LAFam; in vigore dal 1° gennaio 2009) in tutti i Cantoni sono versate le seguenti prestazioni minime mensili:

• un assegno per i figli di 200 franchi per ogni figlio fino al compimento del 16° anno di età o fino alla nascita del diritto a un assegno di formazione;

•un assegno di formazione di 250 franchi per ogni figlio che inizia una formazione post-obbligatoria, al più presto dal compimento del 15° anno d’età e al massimo fino ai 25 anni.

CHI HA DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI?

Hanno diritto agli assegni familiari i salariati, i lavoratori autonomi, le persone prive di attività lucrativa che conseguono un reddito modesto, e le madri disoccupate beneficiarie di un’indennità di maternità (senza limite di reddito).

L’ASSEGNO DI FORMAZIONE

Il diritto all’assegno di formazione sussiste solo per alcuni tipi di formazione:

•la frequenza di scuole o corsi di cultura generale o di formazione professionale;

•la formazione professionale nel quadro di un tirocinio vero e proprio ma anche un’attività senza conseguimento di un diploma professionale specifico, il cui scopo è la preparazione sistematica al futuro svolgimento di un’attività lucrativa (p. es. uno stage obbligatorio).

Chi esercita un’attività lucrativa a titolo principale e frequenta una scuola o corsi solo accessoriamente non è considerato persona in formazione.

Non sussiste alcun diritto ad assegni di formazione per i figli il cui reddito annuo lordo da attività lucrativa è superiore a 28 680 franchi.

PER I CITTADINI STRANIERI (UE)

Un cittadino straniero che risiede e lavora in Svizzera, e ha figli residenti all’estero (per esempio nel Paese d’origine), nel rispetto della convenzione internazionale di sicurezza sociale conclusa in particolare con gli Stati membri dell’Unione europea (UE) e con l’Associazione europea di libero scambio (AELS), ha diritto agli assegni famigliari.

I familiari residenti in uno Stato dell’UE di una persona che lavora in Svizzera vanno trattati come se risiedessero in Svizzera per quanto riguarda il diritto alle prestazioni familiari.

RICHIESTA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI PER CITTADINI STRANIERI (UE)

La richiesta di prestazioni familiari va presentata all’istituzione competente. In Svizzera, le casse di compensazione AVS sono competenti per la determinazione della legislazione applicabile e forniscono informazioni nei casi in cui non sia chiaro se sia applicabile il diritto svizzero.

Accedere agli assegni familiari è un diritto, ma può essere sconosciuto o in parte difficoltoso, soprattutto per i cittadini stranieri che lavorano e/o risiedono in Svizzera. Non esitare a contattarci, cercheremo la soluzione adatta alla tua specifica situazione e troveremo la strada per esigere questo diritto!