Il sistema di sicurezza sociale in Svizzera

Il sistema svizzero di sicurezza sociale è ripartito in cinque settori:

  • la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (sistema dei tre pilastri)
  • la copertura assicurativa in caso di malattia o infortunio
  • le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità e paternità
  • l’assicurazione contro la disoccupazione
  • gli assegni familiari

La protezione offerta da queste assicurazioni consiste nel versamento di prestazioni come rendite, indennità di perdita di guadagno o assegni familiari o nella copertura delle spese dovute a malattia, maternità, paternità o infortunio.

SISTEMA DEI TRE PILASTRI

Il 1° pilastro – previdenza statale AVS/AI – costituito dall’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI), è un’assicurazione obbligatoria per tutta la popolazione e serve a coprire il fabbisogno vitale.

Nell’ambito del 1° pilastro si collocano anche le prestazioni complementari.

Il 2° pilastro – la previdenza professionale LPP– ha l’obiettivo, unitamente al 1° pilastro, di mantenere il tenore di vita abituale, è obbligatoria per i lavoratori dipendenti soggetti all’AVS che conseguono un reddito annuo superiore a 21 510 franchi (nel 2021).

Il 3° pilastro – la previdenza individuale – è costituito dalla previdenza individuale facoltativa.

Nell’ambito del terzo pilastro si collocano due tipi di previdenza individuale:

 previdenza vincolata – per i lavoratori soggetti ad AVS (pilastro 3a)

–  previdenza libera – per tutti (pilastro 3b)

Primo Pilastro

Il primo pilastro è la previdenza statale ed è obbligatorio per tutte le persone che risiedono o lavorano in Svizzera.

Si compone di tre parti

AVS (assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti),

AI (assicurazione per l’invalidità),

PC (prestazioni complementari)

L’AVS è la parte previdenziale volta a sostituire durante la vecchiaia il reddito da lavoro.

Sono i lavoratori, assieme ai datori di lavoro, a contribuire a costruire la rendita AVS per la pensione.

I contributi per coloro che non svolgono attività lucrativa sono determinati dalla cassa AVS in base alla dichiarazione fiscale (in funzione del reddito e del patrimonio)

I contributi per i dipendenti sono così ripartiti:

4,35% sul salario lordo versato dai lavoratori

4,35% versato dai datori di lavoro

L’età pensionabile in Svizzera è 65 anni per gli uomini e 64 per le donne

Si può scegliere di andare in pensione anticipatamente rinunciando a una percentuale della rendita.

Questa riduzione resta a vita.

Le rendite possono altresì essere posticipate fino a un massimo di 5 anni.

Il supplemento della rendita dipende dalla durata del rinvio.

I redditi guadagnati dai coniugi durante gli anni di matrimonio vengono ripartiti ed attribuiti per metà a ciascuno dei due coniugi. Tale ripartizione viene effettuata al compimento dell‘età pensionabile del secondo coniuge.

Nel caso della prematura morte di un coniuge la vedova ha diritto a una rendita, coperta dall’assicurazione superstiti, se:

  • ha figli

Oppure:

  • ha compiuto 45 anni ed è stata sposata per almeno 5 anni

La donna divorziata ha diritto alla rendita se:

  • ha avuto figli e il matrimonio è durato almeno 10 anni;
  • aveva più di 45 anni al divorzio e il matrimonio è durato almeno 10 anni;
  • il figlio più giovane ha compiuto 18 anni dopo il compimento dei 45 anni del coniuge divorziato

Il vedovo ha diritto ad una rendita vedovile solo se:

  • alla morte del coniuge ha figli minorenni a carico

Il diritto si estingue:

  • con il passaggio a nuove nozze
  • con la morte del titolare
  • per i vedovi quando il figlio compie 18 anni

L’assicurazione invalidità ha lo scopo principale di:

  • favorire l´integrazione e la riabilitazione socio-professionale delle persone invalide
  • In caso di durevole incapacità al guadagno, di garantire un reddito a coloro che sono divenuti invalidi.

Per invalidità si intende una durevole Incapacità al guadagno o a svolgere mansioni consuete (es. nell’economia domestica) derivante da un danno alla salute fisica, psichica o mentale.

Tale incapacità deve essere di almeno 1 anno.

I contributi a questa assicurazione sono versati dal lavoratore e dal datore nella misura dell’0,7% del salario lordo, e dal lavoratore autonomo nella misura dell’1,4%.

L’amministrazione all’interno delle prestazioni AI predispone anche altre misure volte ad accompagnare l’integrazione dell’invalido, di natura sanitaria, prefessionale ecc…

La rendita viene concessa quando si è in presenza di un´incapacità al guadagno duratura, nonostante i provvedimenti d´integrazione.

Il diritto nasce al più presto quando la persona è incapace al lavoro almeno al 40% per un anno senza interruzioni, in ogni caso 6 mesi dopo l´inoltro della domanda.

All´insorgere dell´invalidità, la persona deve avere almeno 3 anni interi di contribuzione mediante:

  • Versamento diretto contributi
  • Copertura contributiva tramite coniuge
  • Accrediti per compiti educativi o assistenziali
  • Totalizzazione (se ci sono contributi CH per 1 anno intero)

Il diritto a questa rendita si estingue:

  • Se non si soddisfano più le condizioni
  • Al compimento dell‘età pensionabile

La rendita AI è calcolata come la rendita AVS

L‘ importo della rendita dipende dal grado di invalidità:

La rendita è assegnata anche ai figli minori fino al compimento dei 18 anni o dei 25 anni se in formazione.

Prestazioni complementari

Se le rendite AVS/AI sono insufficienti a mantenere un adeguato sostentamento si può usufruire di prestazioni complementari. Le persone in condizioni economiche disagiate hanno diritto ad una prestazione supplementare. La situazione di bisogno e l’importo è stabilito caso per caso. Le prestazioni complementari sono un compito comune di Confederazione e Cantoni. Interamente finanziate dagli enti pubblici, non comportano la riscossione di contributi sul salario. Più informazioni sul sito della Confederazione: https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ergaenzungsleistungen.html

Secondo Pilastro

Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, superstiti e invalidità (Lpp )

Ha lo scopo di garantire agli assicurati di mantenere quasi inalterato il tenore di vita abituale all‘insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte, invalidità).
Interessa tutti i lavoratori soggetti all’Avs, che percepiscono un salario annuo superiore a 21.510 chf, per rischio morte e invalidità.

I beneficiari di indennità giornaliere contro la disoccupazione sono assicurati obbligatoriamente per i rischi morte e invalidità.

I lavoratori autonomi e i dipendenti non soggetti all‘obbligo assicurativo possono stipulare l‘assicurazione a titolo facoltativo.

L‘assicurazione inizia con l’inizio del rapporto di lavoro a condizione che esso abbia una durata superiore ai tre mesi.

L‘assicurazione termina:
• quando matura il diritto alla prestazione di vecchiaia
• viene risolto il rapporto di lavoro
• il salario percepito é inferiore al minimo

A risoluzione del rapporto di lavoro, se il lavoratore non aderisce ad un nuovo istituto di previdenza, rimarrà assicurato con il vecchio istituto per un periodo massimo di 30 giorni per i rischi di morte e invalidità.

Le Prestazioni:

• rendita vecchiaia
• rendita per figli
• rendita vedovile
• rendita per orfani
• rendita invalidità
• prelievo anticipato
• prestazione di libero passaggio

Prestazioni di vecchiaia

• uomini 65 anni

• donne 64 anni

La rendita di vecchiaia è determinata da un coefficiente di conversione, attualmente (per la parte obbligatoria) del 6,8%.
Tale coefficiente viene applicato al capitale accumulato (accrediti + interessi maturati) alla data del compimento dell’età pensionabile.

Rendite per i figli

Gli assicurati cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto ad una rendita complementare per ogni figlio:
• fino al compimento dei 18 anni
• fino al compimento dei 25 anni, se in formazione
• importo : 20% della rendita vecchiaia

Rendite superstiti vengono erogate se i beneficiari riempiono determinate condizioni:

Se il defunto al momento del decesso:
• era assicurato
• riceveva una rendita di vecchiaia o di invalidità dall’istituto di previdenza

Coniuge superstite

Ha diritto ad una rendita vedovile, se alla morte del coniuge:
• ha almeno un figlio a carico
oppure
• ha compiuto 45 anni e
il matrimonio è durato almeno 5 anni

Rendita vedovile = 60% della rendita di invalidità o dell’ultima rendita di vecchiaia o invalidità versata
Se non soddisfa le condizioni riceve una indennità unica pari a 3 rendite annuali

Rendite per orfani

Il figlio del defunto ha diritto:
• fino al compimento dei 18 anni
• fino al compimento dei 25 anni se in formazione

Rendite invalidità

Hanno diritto le persone:
• riconosciute invalide dall’Ai per almeno il 40%
• assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità

La rendita invalidità è calcolata applicando l’aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia.

Accrediti all’insorgere invalidità + somma accrediti fino al compimento età pensionabile senza interessi (calcolati su salario coordinato dell’ultimo anno di assicurazione)

Invalido almeno il 40% = ¼ di rendita
almeno il 50% = ½ rendita
almeno il 60% = ¾ di rendita
almeno il 70% = rendita intera

Rendite per figli

La rendita è versata:
• fino al compimento dei 18 anni
• fino al compimento dei 25 anni se in formazione

Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in percentuale al salario coordinato.

Contributi

età aliquota
25-34 7 %
35-44 10 %
45-54 15 %
55-65 18 %

Il capitale di libero passaggio con l’entrata in vigore degli accordi bilaterali
( 1.6.2002 )

Condizioni più restrittive per il ritiro del capitale del secondo pilastro in caso di uscita dalla svizzera.

L’assicurato può ritirare il capitale solo se:
• lascia definitivamente la svizzera
• non è più affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità in uno stato membro della Ue o dell’Aels
• non risiede nel Liechtenstein

Prestazione di libero passaggio promozione proprietà abitativa:

Al più tardi 3 anni prima del diritto alla pensione di vecchiaia è possibile il prelievo anticipato o la costituzione in pegno del proprio capitale per l’acquisto di una abitazione.

• fino a 50 anni si può prelevare l’intero ammontare del capitale accumulato (prestazione di libero passaggio)
• oltre 50 anni si può usufruire della prestazione di libero passaggio maturata ai 50 anni di età oppure la metà della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo.

Terzo Pilastro

Il terzo pilastro che non approfondiremo è la previdenza privata che può funzionare da complemento volontario ai primi due pilastri.