Superbonus anche per gli italiani all’estero

Sottrarre il 110% di una somma spesa per interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico o di consolidamento di un’abitazione o di un edificio. È ciò che prevede il famoso “superbonus”.

La legge di bilancio 2022 ha confermato questa agevolazione (già contenuta nel decreto legge “rilancio” del 2020) che può essere utilizzata anche dagli italiani all’estero.

Per usufruire della detrazione al massimo del suo valore, ovvero al 110%, bisogna spendere la somma per l’intervento previsto entro il 31 dicembre del 2023. Poi la percentuale da detrarre scalerà prima al 70% poi al 65% per terminare nel 2025.

Si può anche optare per un’altra modalità di agevolazione. Uno sconto da domandare al momento della stipulazione del contratto con la ditta che svolgerà l’intervento o una cessione del credito all’impresa che realizzerà i lavori, ad una banca o ad una assicurazione. Questa seconda ipotesi di agevolezione è particolarmente interessante per gli italiani all’estero che hanno un reddito imponibile ma non sono soggetti a imposta dovuta (irpef).

Possono accedere al superbonus tutti i connazionali proprietari di immobili, persone fisiche, cooperative di abitazione e condomini.

Per quanto concerne gli interventi detraibili si deve distinguere tra quelli principali (isolamento termico sugli involucri, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, interventi antisismici) e quelli aggiuntivi (efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, eliminazione delle barriere architettoniche).

Senza porre in essere un intervento principale non si può, salvo alcune eccezioni che meritano un apposito approfondimento, accedere alla detrazione per interventi che ricadono nella categoria degli aggiuntivi.