Prima della scuola dell’obbligo

Esistono città d’Europa dove appena si è sicuri di aspettare una bambina o un bambino è necessario registrarsi presso l’ospedale o la clinica pediatrica dalla quale si vorrebbe essere seguiti fino alla nascita della piccola o del piccolo. Le città svizzere, per fortuna, non rientrano in questo gruppo sebbene, invece, per ciò che concerne l’inserimento del bebè in strutture per la prima infanzia è necessario agire senza indugio appena è possibile farlo, iscrivendosi nelle liste comunali per un posto presso gli asili nido.

Per molte famiglie, in primo luogo quelle composte da persone senza radici e parenti in Svizzera, quello dei primi anni di vita del nuovo nato, dopo il rientro a lavoro, è un nodo da dirimere. Sopratutto nei cantoni di lingua tedesca i costi per una soluzione sono alti. Ma in tutte le maggiori città svizzere ci sono delle liste di attesa e nei casi nei quali la mamma non lavora, ma vorrebbe entrare o rientrare nel mondo del lavoro, è quasi impossibile ottenere un posto in un asilo nido (che non sia totalmente privato e quindi con prezzi proibitivi per molti nuclei). 

Negli anni, per ovviare a questa carenza di asili nido, sono nate possibilità nuove. Una su tutte è la creche parentale, un asilo nel quale teoricamente dovrebbero essere i genitori stessi ad alternarsi per gestire i bambini in una sorta di comunità allargata di sostegno genitoriale; in realtà molto più spesso i genitori diventano associati di un asilo al quale contribuiscono con una retta calmierata calcolata sui lori redditi. Sono le cosiddette “creche” associative che ampliano la rete di posti a disposizione delle famiglie entrando nel sistema di sovvenzioni e finanziamenti locali, aderendo a standard qualitativi e riuscendo a coprire i costi e a pagare personale specializzato.

Proprio gli educatori della prima infanzia, che seguono una filiera di studi ad hoc, sono importantissimi per i primi anni di vita del bambino, periodo nel quale i bebè gettano le basi per la crescita futura. Si tratta di professionisti ben formati che svolgono una funzione sociale dirimente e che vanno ben retribuiti.

In molti casi tuttavia, sopratutto lì dove non sussistono le condizioni per un finanziamento pubblico, i costi per pagare personale specializzato risultano eccessivi. Per questo si ricorre a soluzioni tampone, assumendo persone che non sempre hanno la formazione richiesta.

Ciò è particolarmente vero nei cantoni di lingua tedesca, nei quali i prezzi degli asili nido sono anche significativamente maggiori dei prezzi degli asili della parte francofona della Svizzera dove in generale esistono maggiori possibilità di finanziamento per queste realtà e un coordinamento amministrativo territoriale che riesce in molti casi a mitigare le difficoltà di trovare un posto per i bimbi negli asili comunali (nella città dell’arco Lemano, dato il numero crescente di domande inevase, si sta cercando, già da qualche anno, di aumentare gli asili e le soluzioni per i più piccoli).

Un’altra possibilità, che è presa a prestito dalla tradizione ed è tuttora in voga in molte città d’Europa, è quello della “maman du jour”, di una persona accreditata, specializzata nella cura dei piccoli che accoglie in piccoli gruppi presso il proprio domicilio. Anche in questo caso i costi possono variare a seconda del reddito familiare e della possibilità delle diverse città di elargire sovvenzioni.

Certamente, come in ogni parte del mondo, la gestione dei primi di vita dei figli, anche lì dove non siano affidati a parenti e nonni, è connessa a una serie di questioni di vitale importanza per la società: l’equità di genere, il rispetto dei tempi di vita delle persone, la qualità e le possibilità dell’apprendimento dei bambini in anni cruciali per il loro sviluppo. 

Un primo sguardo sulla scuola in Svizzera

Sono sempre più numerose le persone che si trasferiscono all’estero con i figli. In Svizzera, che aderisce all’area Schengen, i cittadini europei possono accedere allo strumento del ricongiungimento familiare. 

Con esso si aprono una serie di domande sul presente e sul futuro dei bambini e del nucleo ricomposto.

La scelta della scuola, le differenze nel sistema scolastico, l’inserimento in un nuovo contesto di vita e di relazioni, la radice culturale e la lingua italiana che molti genitori desiderano che i figli conservino. 

Non è possibile in un solo articolo rispondere ai tanti dubbi e alle tante incertezze che possono emergere riguardo a questi importanti temi, di certo esistono diverse possibilità che schematicamente, promettendo di tornare sull’argomento di volta in volta, proveremo a mettere nero su bianco. 

Cominciamo a riassumere il sistema scolastico svizzero che, nonostante i tentativi di armonizzazione, presenta delle differenze da Cantone a Cantone. 

Possiamo in generale affermare che il ciclo scolastico obbligatorio vero e proprio comincia presto, tra i 4 e i 5 anni del bambino. Dura 11 anni ed è gratuito. 

Le “elementari”, che includono in alcuni Cantoni anche il ciclo precedente assimilabile alla scuola d’infanzia con uno o due anni obbligatori di “kinder garden” – “creche”, durano tra i sei e i sette anni.. La scuola pubblica è assegnata d’ufficio a seconda del quartiere di residenza e non si può cambiare a meno di eccezioni. Tra gli 11 e i 12 anni comincia un ciclo scolastico di tre anni detto scuola secondaria 1. Con la scuola secondaria di primo grado termina il ciclo scolastico obbligatorio. 

Successivamente subentra la formazione post-obbligatoria segnata per due terzi degli studenti dal cosiddetto sistema duale, perlopiù caratteristica dei paesi germanofoni. 

Il sistema duale, che concerne le carriere scolastiche avviate verso l’apprendimento di una professione, prevede un duplice impegno dello studente – apprendista. Una parte della sua formazione sarà in azienda o presso un altro luogo di lavoro (conseguirà per questo uno stipendio fino al termine del periodo di apprendistato). Un’altra, uno o due giorni per settimana, sarà presso una scuola di formazione professionale. 

Il sistema duale che per alcuni osservatori sarebbe un fiore all’occhiello del sistema scolastico svizzero, ed in parte effettivamente pare limitare molto la disoccupazione, presenta anche alcune imperfezioni. Non ci interessa qui entrare nel merito di discussioni dal carattere più politico sul senso di questa impostazione pragmatica per la società, restiamo invece sul piano del funzionamento dello strumento che non sempre risulta efficiente. 

Uno dei più limiti più evidenti nella messa in pratica di questo dispositivo è che i posti per l’apprendistato troppo spesso non soddisfano il numero di richieste degli studenti in formazione. Ciò accade sopratutto per i posti di apprendistato considerati più appetibili sul mercato del lavoro. 

Lo studente che non accede al posto di apprendista, in attesa di trovare ciò che corrisponde ai suoi desideri, dovrà attendere con il rischio di rinunciare agli studi. 

Torneremo anche su questo argomento nei prossimi articoli. Per completare il discorso ora accenniamo alle altre due formazioni secondarie di secondo grado in Svizzera. Quella liceale, o scuola di maturità, che dà accesso all’università e in esclusiva ai politecnici, e le scuole specializzate di maturità (quella del commercio ed altre di diverso indirizzo) che offrono un lasciapassare diretto sopratutto per alcune facoltà universitarie. 

Negli altri casi, per le maturità cosiddette professionali, è possibile giungere ai Politecnici attraverso un’integrazione di qualche anno o il superamento di prove di ingresso. Altrimenti è  possibile proseguire gli studi professionali anche nel terzo ciclo universitario accedendo alle scuole universitarie professionali.

Il quadro fin qui presentato è, come già affermato, schematico e non può riassumere le tante opportunità, anche di integrazione tra carriere di studio, introdotte più recentemente per rendere il sistema più flessibile ed egualitario. Si può ricorrere ad esempio alla cosiddetta “passerella” o “passerelle”, un esame complementare alla maturità specializzata o professionale che permette agli studenti di accedere agli studi universitari e alle alte scuole pedagogiche.

Prima di fermarci però vale la pena sottolineare come nel sistema scolastico svizzero non sempre sia prevista la possibilità di includere bambini e bambine disabili, autistici o con altre problematiche, persino di carattere comportamentale, nella scuola ordinaria. 

In molti cantoni si sta lavorando per colmare questo divario ma tanto resta ancora da fare, culturalmente e economicamente, per aumentare i posti disponibili in inclusione e in accompagnamento. In generale nella scuola svizzera non è raro anzi è considerato tuttora legittimo che vi siano forme di separazione tra studenti più o meno “capaci” di apprendere, con classi di recupero e classi specializzate all’interno dello stabilimento scolastico o con scuole specializzate poste al di fuori di esso. 

Per maggiori informazioni, in attesa degli approfondimenti che pubblicheremo sull’argomento, vi preghiamo di rivolgervi ai nostri uffici che saranno come al solito ben lieti di indirizzarvi per il meglio. 

Il sistema di sicurezza sociale in Svizzera

Il sistema svizzero di sicurezza sociale è ripartito in cinque settori:

  • la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (sistema dei tre pilastri)
  • la copertura assicurativa in caso di malattia o infortunio
  • le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità e paternità
  • l’assicurazione contro la disoccupazione
  • gli assegni familiari

La protezione offerta da queste assicurazioni consiste nel versamento di prestazioni come rendite, indennità di perdita di guadagno o assegni familiari o nella copertura delle spese dovute a malattia, maternità, paternità o infortunio.

SISTEMA DEI TRE PILASTRI

Il 1° pilastro – previdenza statale AVS/AI – costituito dall’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI), è un’assicurazione obbligatoria per tutta la popolazione e serve a coprire il fabbisogno vitale.

Nell’ambito del 1° pilastro si collocano anche le prestazioni complementari.

Il 2° pilastro – la previdenza professionale LPP– ha l’obiettivo, unitamente al 1° pilastro, di mantenere il tenore di vita abituale, è obbligatoria per i lavoratori dipendenti soggetti all’AVS che conseguono un reddito annuo superiore a 21 510 franchi (nel 2021).

Il 3° pilastro – la previdenza individuale – è costituito dalla previdenza individuale facoltativa.

Nell’ambito del terzo pilastro si collocano due tipi di previdenza individuale:

 previdenza vincolata – per i lavoratori soggetti ad AVS (pilastro 3a)

–  previdenza libera – per tutti (pilastro 3b)

Primo Pilastro

Il primo pilastro è la previdenza statale ed è obbligatorio per tutte le persone che risiedono o lavorano in Svizzera.

Si compone di tre parti

AVS (assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti),

AI (assicurazione per l’invalidità),

PC (prestazioni complementari)

L’AVS è la parte previdenziale volta a sostituire durante la vecchiaia il reddito da lavoro.

Sono i lavoratori, assieme ai datori di lavoro, a contribuire a costruire la rendita AVS per la pensione.

I contributi per coloro che non svolgono attività lucrativa sono determinati dalla cassa AVS in base alla dichiarazione fiscale (in funzione del reddito e del patrimonio)

I contributi per i dipendenti sono così ripartiti:

4,35% sul salario lordo versato dai lavoratori

4,35% versato dai datori di lavoro

L’età pensionabile in Svizzera è 65 anni per gli uomini e 64 per le donne

Si può scegliere di andare in pensione anticipatamente rinunciando a una percentuale della rendita.

Questa riduzione resta a vita.

Le rendite possono altresì essere posticipate fino a un massimo di 5 anni.

Il supplemento della rendita dipende dalla durata del rinvio.

I redditi guadagnati dai coniugi durante gli anni di matrimonio vengono ripartiti ed attribuiti per metà a ciascuno dei due coniugi. Tale ripartizione viene effettuata al compimento dell‘età pensionabile del secondo coniuge.

Nel caso della prematura morte di un coniuge la vedova ha diritto a una rendita, coperta dall’assicurazione superstiti, se:

  • ha figli

Oppure:

  • ha compiuto 45 anni ed è stata sposata per almeno 5 anni

La donna divorziata ha diritto alla rendita se:

  • ha avuto figli e il matrimonio è durato almeno 10 anni;
  • aveva più di 45 anni al divorzio e il matrimonio è durato almeno 10 anni;
  • il figlio più giovane ha compiuto 18 anni dopo il compimento dei 45 anni del coniuge divorziato

Il vedovo ha diritto ad una rendita vedovile solo se:

  • alla morte del coniuge ha figli minorenni a carico

Il diritto si estingue:

  • con il passaggio a nuove nozze
  • con la morte del titolare
  • per i vedovi quando il figlio compie 18 anni

L’assicurazione invalidità ha lo scopo principale di:

  • favorire l´integrazione e la riabilitazione socio-professionale delle persone invalide
  • In caso di durevole incapacità al guadagno, di garantire un reddito a coloro che sono divenuti invalidi.

Per invalidità si intende una durevole Incapacità al guadagno o a svolgere mansioni consuete (es. nell’economia domestica) derivante da un danno alla salute fisica, psichica o mentale.

Tale incapacità deve essere di almeno 1 anno.

I contributi a questa assicurazione sono versati dal lavoratore e dal datore nella misura dell’0,7% del salario lordo, e dal lavoratore autonomo nella misura dell’1,4%.

L’amministrazione all’interno delle prestazioni AI predispone anche altre misure volte ad accompagnare l’integrazione dell’invalido, di natura sanitaria, prefessionale ecc…

La rendita viene concessa quando si è in presenza di un´incapacità al guadagno duratura, nonostante i provvedimenti d´integrazione.

Il diritto nasce al più presto quando la persona è incapace al lavoro almeno al 40% per un anno senza interruzioni, in ogni caso 6 mesi dopo l´inoltro della domanda.

All´insorgere dell´invalidità, la persona deve avere almeno 3 anni interi di contribuzione mediante:

  • Versamento diretto contributi
  • Copertura contributiva tramite coniuge
  • Accrediti per compiti educativi o assistenziali
  • Totalizzazione (se ci sono contributi CH per 1 anno intero)

Il diritto a questa rendita si estingue:

  • Se non si soddisfano più le condizioni
  • Al compimento dell‘età pensionabile

La rendita AI è calcolata come la rendita AVS

L‘ importo della rendita dipende dal grado di invalidità:

La rendita è assegnata anche ai figli minori fino al compimento dei 18 anni o dei 25 anni se in formazione.

Prestazioni complementari

Se le rendite AVS/AI sono insufficienti a mantenere un adeguato sostentamento si può usufruire di prestazioni complementari. Le persone in condizioni economiche disagiate hanno diritto ad una prestazione supplementare. La situazione di bisogno e l’importo è stabilito caso per caso. Le prestazioni complementari sono un compito comune di Confederazione e Cantoni. Interamente finanziate dagli enti pubblici, non comportano la riscossione di contributi sul salario. Più informazioni sul sito della Confederazione: https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ergaenzungsleistungen.html

Secondo Pilastro

Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, superstiti e invalidità (Lpp )

Ha lo scopo di garantire agli assicurati di mantenere quasi inalterato il tenore di vita abituale all‘insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte, invalidità).
Interessa tutti i lavoratori soggetti all’Avs, che percepiscono un salario annuo superiore a 21.510 chf, per rischio morte e invalidità.

I beneficiari di indennità giornaliere contro la disoccupazione sono assicurati obbligatoriamente per i rischi morte e invalidità.

I lavoratori autonomi e i dipendenti non soggetti all‘obbligo assicurativo possono stipulare l‘assicurazione a titolo facoltativo.

L‘assicurazione inizia con l’inizio del rapporto di lavoro a condizione che esso abbia una durata superiore ai tre mesi.

L‘assicurazione termina:
• quando matura il diritto alla prestazione di vecchiaia
• viene risolto il rapporto di lavoro
• il salario percepito é inferiore al minimo

A risoluzione del rapporto di lavoro, se il lavoratore non aderisce ad un nuovo istituto di previdenza, rimarrà assicurato con il vecchio istituto per un periodo massimo di 30 giorni per i rischi di morte e invalidità.

Le Prestazioni:

• rendita vecchiaia
• rendita per figli
• rendita vedovile
• rendita per orfani
• rendita invalidità
• prelievo anticipato
• prestazione di libero passaggio

Prestazioni di vecchiaia

• uomini 65 anni

• donne 64 anni

La rendita di vecchiaia è determinata da un coefficiente di conversione, attualmente (per la parte obbligatoria) del 6,8%.
Tale coefficiente viene applicato al capitale accumulato (accrediti + interessi maturati) alla data del compimento dell’età pensionabile.

Rendite per i figli

Gli assicurati cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto ad una rendita complementare per ogni figlio:
• fino al compimento dei 18 anni
• fino al compimento dei 25 anni, se in formazione
• importo : 20% della rendita vecchiaia

Rendite superstiti vengono erogate se i beneficiari riempiono determinate condizioni:

Se il defunto al momento del decesso:
• era assicurato
• riceveva una rendita di vecchiaia o di invalidità dall’istituto di previdenza

Coniuge superstite

Ha diritto ad una rendita vedovile, se alla morte del coniuge:
• ha almeno un figlio a carico
oppure
• ha compiuto 45 anni e
il matrimonio è durato almeno 5 anni

Rendita vedovile = 60% della rendita di invalidità o dell’ultima rendita di vecchiaia o invalidità versata
Se non soddisfa le condizioni riceve una indennità unica pari a 3 rendite annuali

Rendite per orfani

Il figlio del defunto ha diritto:
• fino al compimento dei 18 anni
• fino al compimento dei 25 anni se in formazione

Rendite invalidità

Hanno diritto le persone:
• riconosciute invalide dall’Ai per almeno il 40%
• assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità

La rendita invalidità è calcolata applicando l’aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia.

Accrediti all’insorgere invalidità + somma accrediti fino al compimento età pensionabile senza interessi (calcolati su salario coordinato dell’ultimo anno di assicurazione)

Invalido almeno il 40% = ¼ di rendita
almeno il 50% = ½ rendita
almeno il 60% = ¾ di rendita
almeno il 70% = rendita intera

Rendite per figli

La rendita è versata:
• fino al compimento dei 18 anni
• fino al compimento dei 25 anni se in formazione

Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in percentuale al salario coordinato.

Contributi

età aliquota
25-34 7 %
35-44 10 %
45-54 15 %
55-65 18 %

Il capitale di libero passaggio con l’entrata in vigore degli accordi bilaterali
( 1.6.2002 )

Condizioni più restrittive per il ritiro del capitale del secondo pilastro in caso di uscita dalla svizzera.

L’assicurato può ritirare il capitale solo se:
• lascia definitivamente la svizzera
• non è più affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità in uno stato membro della Ue o dell’Aels
• non risiede nel Liechtenstein

Prestazione di libero passaggio promozione proprietà abitativa:

Al più tardi 3 anni prima del diritto alla pensione di vecchiaia è possibile il prelievo anticipato o la costituzione in pegno del proprio capitale per l’acquisto di una abitazione.

• fino a 50 anni si può prelevare l’intero ammontare del capitale accumulato (prestazione di libero passaggio)
• oltre 50 anni si può usufruire della prestazione di libero passaggio maturata ai 50 anni di età oppure la metà della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo.

Terzo Pilastro

Il terzo pilastro che non approfondiremo è la previdenza privata che può funzionare da complemento volontario ai primi due pilastri.

Riconoscimento titoli di studio e delle qualifiche professionali

Per poter effettuare una formazione o un perfezionamento o per massimizzare la possibilità di un impiego di lavoro, le formazioni e i diplomi conseguiti all’estero possono o devono essere riconosciuti in Svizzera.

  • Se la professione è regolamentata (ovvero se richiede un diploma specifico per essere esercitata) è obbligatorio ottenere il riconoscimento del titolo.

Durante la procedura le autorità competenti decidono se il diploma estero è equiparabile ad un certificato o diploma svizzero. Se le autorità preposte ravvisano importanti differenze nel percorso di formazione, è possibile che ci sia bisogno di effettuare delle misure di compensazione (formazioni complementari, stage o test attitudinali).

Quando la procedura di riconoscimento è completata con successo, l’autorità competente rilascia un attestato di equipollenza. Il riconoscimento di un diploma estero non permette tuttavia di ottenere il diploma svizzero corrispondente.

  • Se la professione non è regolamentata, di norma per l’esercizio non è necessario il riconoscimento del diploma estero. È tuttavia possibile farsi rilasciare una dichiarazione sul livello del proprio diploma estero allo scopo di agevolare le ricerche di lavoro o d’informare i futuri datori sulla “posizione” della propria qualifica nel sistema di formazione svizzero.
  • Chi desidera esercitare un’attività indipendente e avviare un’impresa in Svizzera deve rivolgersi all’ufficio del lavoro del Cantone in cui intende lavorare (lo stesso in cui ha sede l’impresa).

La SEFRI

La SEFRI (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione) svolge al contempo la funzione di centro di coordinamento nazionale e internazionale (punto di contatto) e di ufficio per il riconoscimento dei titoli nel settore della formazione professionale e dei diplomi universitari per l’esercizio di una professione regolamentata ossia un’attività che in Svizzera può essere svolta soltanto se si posseggono determinate qualifiche professionali disciplinate da disposizioni legislative o amministrative.

La SEFRI è il primo ufficio al quale rivolgersi per le questioni relative al riconoscimento dei diplomi esteri e fornisce informazioni su:

– Svolgimento di un’attività professionale con un diploma estero

– Competenze delle autorità

– Regolamentazione delle professioni

– Attestati per le autorità estere

Costi della SEFRI

I costi per l’attestazione di livello e per il riconoscimento sono variabili ma possiamo identificare 3 elementi che partecipano alla creazione del prezzo finale per le procedure sopracitate.

Rilascio documenti d’identità

I cittadini iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) hanno diritto a richiedere il documento d’identità (carta d’identità e passaporto) presso gli uffici consolari del proprio territorio di residenza.

Carta d’identità

Da alcuni mesi ormai le autorità rilasciano solo la carta d’identità elettronica che sta sostituendo quella cartacea. Priorità è data a chi possiede una carta d’identità cartacea in scadenza, a chi non ne sia in possesso o l’abbia smarrita.

Per accedere ai servizi consolari e prendere appuntamento online è necessario che i dati relativi alla residenza siano aggiornati con l’ultimo indirizzo. Lo si può fare attraverso il portale FAST.IT

La foto per la carta di identità:

deve essere non più vecchia di 6 mesi;
deve essere di grandezza 35×45 mm;
deve essere a colori;
deve avere uno sfondo bianco e con luce uniforme;
non deve avere riflessi di flash sul viso e soprattutto non gli occhi rossi;
deve mostrare la persona da sola, senza altri oggetti o persone sullo sfondo;
la persona fotografata deve avere un’espressione neutra e tenere la bocca chiusa;
gli occhi debbono essere aperti e ben visibili;
il viso deve essere ben centrato nella macchina e quindi non di profilo;
il viso deve coprire il 70-80% della foto dalla base del mento alla fronte;
la messa a fuoco deve essere nitida;
deve essere fatta guardando direttamente la macchina;
deve essere stampata su carta di alta qualità e ad alta definizione

La validità della carta d’identità varia a seconda dell’età del titolare:

  • minori di tre anni: tre anni;
  • minori tra tre e diciotto anni: 5 anni;
  • maggiorenni: 10 anni.

Passaporto

Il passaporto è un documento d’identità usato soprattutto per viaggiare, valido in tutto il mondo.

Come per la carta d’identità gli italiani all’estero iscritti all’AIRE possono richiederlo presso la propria sede consolare di appartenenza.

Si può prendere appuntamento online attraverso le piattaforme dedicate dei consolati.

In caso di richiedenti minorenni un atto di assenso firmato dai genitori.

Iscrizione all’AIRE

Come iscriversi all’AIRE? L’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero è un diritto-dovere di chi ha i requisiti per acquisire la residenza all’estero.

Fast it, Farnesina Servizi Telematici per Italiani all’estero permette di inserire il proprio nominativo seguendo la procedura gratuita online.

Il suo scopo? Raccogliere i dati dei cittadini italiani che risiedono oltreconfine per un periodo superiore ai dodici mesi. La gestione è affidata ai Comuni sulla base delle informazioni che arrivano dalle Rappresentanze consolari.

L’iscrizione all’Anagrafe dedicata ai cittadini italiani che vivono in altri paesi garantisce una serie di diritti, tra i quali:

  • votare per corrispondenza nel Paese di residenza;
  • ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, o anche certificazioni;
  • rinnovare la patente di guida.

Chi deve iscriversi all’AIRE e i requisiti per la residenza all’estero

Chi deve iscriversi all’AIRE?  I cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successiva acquisizione della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Tra quelli che si spostano in un altro paese, c’è anche chi non deve procedere all’iscrizione:

  • le persone che vanno all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Come iscriversi all’AIRE: le istruzioni

L’iscrizione all’AIRE avviene in seguito alla dichiarazione presentata dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

I cittadini che si sono trasferiti in altri paesi possono iscriversi servendosi di Fast it, Farnesina Servizi Telematici per Italiani all’Estero.

Come si legge sul portale, prima di cominciare con la procedura è necessario avere a disposizione la documentazione utile:

  • documento d’identità in corso di validità, oltre a quello degli eventuali familiari conviventi;
  • documentazione per comprovare la residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità locale, bollette di utenze residenziali, ecc.);
  • eventuali altri documenti richieste dalla Sede Consolare di riferimento.

I cittadini interessati devono compilare il modulo di iscrizione AIRE online che risulta valido solo in presenza delle condizioni previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale:

  • se sottoscritto tramite firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata;
  • se c’è l’identificazione del dichiarante tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID);
  • se sottoscritto e presentato insieme alla copia del documento d’identità;
  • se trasmesso dal dichiarante dal proprio domicilio digitale.

In questo modo, la richiesta di iscrizione all’AIRE arriva all’Ufficio consolare di riferimento, e tramite il portale Fast It è possibile seguire lo stato di avanzamento della pratica. La richiesta, infatti, non è automaticamente accettata ma deve seguire uno specifico iter.

Il portale Fast It, inoltre, consiglia di “visitare il sito web della Sede Consolare per verificare quale documentazione è utile inviare ai fini del buon esito della pratica di iscrizione Aire”.

Ogni variazione d’indirizzo va comunicata al consolato di competenza.